1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 3
Riguardo al Governo lo Statuto, con l’art. 5, dice: “Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato…” comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra e così via. Poi, con l’art. 6: “Il Re nomina tutte le cariche dello Stato…” quindi l’art. 65 dispone che il Re “nomina e revoca i suoi ministri”. Il ruolo di presidente del consiglio dei ministri non è citato, in quei primi anni si intende che questo sia uno dei ministri, delegato dal re per un coordinamento senza altri poteri propri.
“Il potere legislativo – recita l’art. 3 – sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati”.
Dunque il re è titolare del governo mentre è contitolare del parlamento, che ha due rami. I senatori non sono eletti ma nominati dal re, la Camera è invece composta da deputati eletti (vedremo da chi) ed ha sul Senato una priorità riguardo a tributi, bilancio e conti dello Stato (art. 10). Il re può proporre leggi e sciogliere la Camera (artt. 9 e 10).
Quanto all’Ordine Giudiziario: “La Giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che Egli istituisce” (art. 68). Ci sono nello Statuto due garanzie di imparzialità contro processi arbitrari: “Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie” (art. 71).
Qui è d’obbligo una osservazione importante: non c’è netta separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Ambiguità e sovrapposizioni su questo punto rappresentano un limite dello Statuto che avrà gravi conseguenze.
Per quanto riguarda il potere esecutivo avremo evoluzioni importanti di segno diverso. Con e dopo Cavour il re cede sempre di più potere di governo al Consiglio dei ministri ed al presidente dello stesso, in considerazione delle maggioranze politiche della Camera dato che esse diventano determinanti per gli orientamenti politici e per l’approvazione delle leggi. Nella pratica non è più possibile governare in contrasto con la maggioranza della Camera. Questo è un passaggio moderno e positivo. Esso però degenera e cambia di segno col fascismo: l’autonomia maggiore che il re ha concesso al governo non non sarà più a vantaggio di una Camera elettiva ma di un partito unico, cioè del PNF, e del suo “duce”. Ed all’esecutivo (e dunque al duce) verrà anche concesso di fare leggi! Con ciò quella che era una fondamentale conquista democratica dello Statuto verrà così infranta…
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1. Lo Statuto di Carlo Alberto e la sua vicenda storica
2. La Costituzione della Repubblica Romana ed i primi articoli di Carlo Alberto
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