25 aprile 2018
1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 8
Nella Resistenza e nei CLN le radici della Costituzione
Sottolineiamo tre dei molti aspetti della Resistenza che posero le basi della Costituzione.
Uno: unità tra forze idealmente diverse e politicamente anche antagoniste ma concordi su valori e principi fondamentali e sulla azione per riconquistare la pace e l’indipendenza nazionale.
Due: la partecipazione attiva della parte più viva della società, di diverse forze sociali. In primo piano la classe lavoratrice, dagli scioperi del marzo 1943 alla determinante presenza nelle delle brigate partigiane.
Tre: le personalità che furono protagoniste della Resistenza: personalità coerenti, credibili per aver pagato di persona, di forti principi e capacità politica. Dunque capaci poi di interpretare il proprio popolo e di trasformarne le volontà più valide ed innovative in regole costituzionali sentite e condivise. Continua »
1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 7
Leggi razziali, dichiarazione di guerra e poi la Resistenza
Altro strappo dello Statuto di eccezionale gravità furono le leggi razziali emanate nel 1938 e 1939. Esse colpirono soprattutto gli ebrei che vennero censiti, schedati, e poi privati della cittadinanza, espulsi dagli uffici pubblici e dalle Forze Armate, dalle scuole, dai giornali, dalle professioni, verranno loro confiscati i beni. Nulla di tutto questo era nemmeno ipotizzato nello Statuto: nell’art. 24 tutti i residenti nel regno – sono chiamati “regnicoli” – sono uguali, non si parla in nessun modo di razza; nell’art. 1 le religioni non cattoliche sono tollerate, non perseguitate!
Poi, con la repubblica di Salò che anche formalmente ripudierà lo Statuto albertino, gli ebrei verranno dichiarati “nemici”, catturati e consegnati ai nazisti ed anche in Italia si creeranno tre lager: a Bolzano, a Fossoli (in Emilia) ed a S.Sabba di Trieste, (quest’ultimo con forni crematori). Continua »
1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 6
Il re connivente con le violazioni statutarie del fascismo
Non potendo qui ripercorrere tutte le vicende del “ventennio”, facciamo cenno solo ai maggiori stravolgimenti dello Statuto albertino, che era Costituzione del Regno sulla quale anche questo re aveva solennemente giurato.
Lo Statuto garantiva la libertà individuale (art. 26), l’inviolabilità del domicilio e delle proprietà private (artt. 27 e 29), libertà di stampa (art. 28), diritto di adunarsi (art. 32), i diritti civili e politici (art. 24), prescriveva che nessun deputato fosse arrestato senza il consenso della Camera (art. 45), il divieto a tribunali straordinari ed a processi al di fuori dei giudici naturali.
Tutto ciò venne spazzato via sin dai primi anni del fascismo. La legge elettorale fu stravolta nel 1923 (legge Acerbo): nelle elezioni del 1924 Mussolini, alleato coi nazionalisti, ottenne così la maggioranza, anche con i brogli e le violenze che poi Giacomo Matteotti denunciò pagando con la vita. La legge elettorale venne poi trasformata in plebiscitaria e nel 1929 e nel 1934 il governo, sulla propria lista unica (gli altri partiti li aveva messi fuori legge) conseguì il 99% per cento dei voti! La Camera non contava più nulla, poi venne eliminata. Dopo il ‘34 non si votò più neanche per plebiscito. Nei Comuni non si votava più sin dal 1926, il fascismo aveva eliminato i Consigli comunali ed i Sindaci, sostituiti con i cosiddetti podestà nominati dai prefetti (naturalmente in accordo col partito fascista). Continua »
1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 5
Gli strappi allo Statuto (fino al 1922)
Va detto che già nella seconda metà dell’800 princìpi e garanzie importanti dello Statuto erano stati sminuiti o negati. Faccio pochi esempi.
Già nel 1861 vengono istituiti i prefetti, funzionari del governo con poteri debordanti sul territorio, anche contrastanti coi diritti dei cittadini e dei poteri locali.
Nella prima metà degli anni ’60 imperversò la lotta al brigantaggio, fenomeno effettivamente molto serio. Ma il contrasto fu condotto in tutto il meridione con un indiscriminato stato di guerra, con la sospensione delle leggi ordinarie, con stati d’assedio, condanne indiscriminate, taglie, tribunali militari con fucilazioni e lavori forzati, con la privazione per i ceti popolari degli usi comuni delle terre a vantaggio dei proprietari latifondisti. Continua »
Ebrei a Cremona nel 1946-48
La storia di cui parla il libro edito a cura della Biblioteca del Seminario Vescovile di Cremona (gli Atti del Convegno tenutosi a Cremona il 28 gennaio 2017) comincia nell’aprile del 1945 (anche se i fatti drammatici che quella storia hanno determinato sono ovviamente precedenti).
L’11 aprile è, ad esempio, il giorno della liberazione, da parte degli Alleati, del Campo di concentramento di Buchenwald, dove ancora restavano 19.000 internati. Nella primavera del ’45 si scoprì (forse sarebbe meglio dire che si ebbe la conferma di quanto già molti sospettavano ed altri sapevano) l’enormità e l’orrore di quanto fatto dai nazisti. Sei milioni furono gli ebrei morti nei campi di concentramento e sterminio. Oltre a loro anche detenuti comuni, politici, zingari, testimoni di Geova, omosessuali. Treblinka, Buchenwald, Auschwitz, Birkenau, Dachau, Mauthausen, Sobybor sono nomi impressi, speriamo per sempre, nella coscienza dei popoli del mondo intero. Il 16 aprile in Israele ed in tutte le comunità ebraiche del mondo suonano le sirene e ci si ferma un minuto in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Continua »
1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 4
Pochissimi hanno diritto di voto per la Camera
Elemento decisivo di novità nello Statuto albertino del 1848 era stata la Camera dei deputati che, pur con evidenti limiti, concorreva al potere legislativo ed influiva sulla scelta del governo e del Presidente del Consiglio. Dunque accanto alla Corona c’era un potere elettivo che concorreva alle scelte nazionali. Aggiungo che, parallelamente, veniva rafforzandosi un potere decentrato nei municipi, limitato ma anch’esso elettivo. Questo aveva radici storiche profondissime e si manifestava nei consigli comunali eletti dai cittadini (i sindaci erano ancora di nomina regia, presto saranno designati nei consigli stessi). Sulle regole elettorali lo Statuto rimandava alle leggi. (L’art. 83 disposizione transitoria, riservò per poco al re le leggi elettorali comunali).
E nelle leggi elettorali, cioè nella effettiva rappresentanza popolare per la Camera e per i consigli comunali, troviamo una contraddizione ed un limite sostanziale. Continua »