1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 3
Riguardo al Governo lo Statuto, con l’art. 5, dice: “Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato…” comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra e così via. Poi, con l’art. 6: “Il Re nomina tutte le cariche dello Stato…” quindi l’art. 65 dispone che il Re “nomina e revoca i suoi ministri”. Il ruolo di presidente del consiglio dei ministri non è citato, in quei primi anni si intende che questo sia uno dei ministri, delegato dal re per un coordinamento senza altri poteri propri.
“Il potere legislativo – recita l’art. 3 – sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati”.
Dunque il re è titolare del governo mentre è contitolare del parlamento, che ha due rami. I senatori non sono eletti ma nominati dal re, la Camera è invece composta da deputati eletti (vedremo da chi) ed ha sul Senato una priorità riguardo a tributi, bilancio e conti dello Stato (art. 10). Il re può proporre leggi e sciogliere la Camera (artt. 9 e 10). Continua »