La Costituzione della Repubblica Romana e i primi articoli di Carlo Alberto

1948 – 2018: 70° della Costituzione italiana – 2

Lo Statuto fu all’epoca uno storico passo avanti ma non aveva in sé alcuna garanzia per le conquiste politiche, civili e sociali – parziali ma molto importanti – che con esso si erano conseguite. Aveva inoltre significativi limiti dovuti ai rapporti sociali ed alla cultura prevalenti all’epoca. Le novità portate anche in Italia dalla rivoluzione francese e da regimi creati con le conquiste napoleoniche erano state temporaneamente soffocate con la restaurazione del 1815. Come retaggio di minoranze illuminate però rimanevano ben presenti, uno straordinario esempio di ciò sta nella brevissima ma luminosa Repubblica romana del 1849. Dopo la fuga di Pio IX a Gaeta, in tutto lo Stato Pontificio si tennero elezioni per eleggere i duecento membri di una Assemblea costituente. Furono eletti – a Ferrara, a Forlì, a Roma stessa, a Macerata ecc. – deputati costituenti come Giuseppe Mazzini, Carlo Pisacane, Goffredo Mameli, Giuseppe Garibaldi, Carlo Armellini, Aurelio Saffi… Essi votarono la Costituzione di una Repubblica la cui sovranità è del popolo (Principio I e art. 15); la Repubblica romana è democratica, ha per regole l’eguaglianza, la libertà, la fraternità e non riconosce titoli di nobiltà, privilegi di nascita o casta (principio II); considera i popoli come fratelli e rispetta ogni nazionalità (principio IV); distingue la religione dalla politica ed alla religione riserva e garantisce libero esercizio del potere spirituale (principi VII e VIII); attribuisce ai cittadini i diritti e le libertà fondamentali come inviolabili (articoli del Titolo I); elimina la pena di morte (art. 5); attribuisce ai giudici piena indipendenza (art. 49); sulla guerra e la pace decide l’Assemblea (art. 29). Come vedete è un testo che rimarrà come un faro, allora oscurato con la forza dell’esercito del generale Oudinot ma ancora oggi per molti aspetti attuale.

Tornando ai fondamentali contenuti dello Statuto albertino, parto dall’articolo 1: “La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato”, le altre religioni sono tollerate. In proposito segnalarei insieme una arretratezza, un passo avanti, una contraddizione. Schematizzo: a) è arretrato rispetto al pensiero liberale, di Cavour in primis, che già ben distingueva lo Stato e la fede religiosa; b) è un passo avanti il tollerare le altre religioni, dizione oggi inadeguata ma allora non era poco; c) la contraddizione stava nel definire quella “cattolica apostolica romana” la religione dello Stato mentre il Capo di quella religione era anche capo di un altro Stato, quello pontificio, che sosteneva le ragioni dell’Austria ed avversava l’unità nazionale e che in seguito dirà ai cattolici di non votare né avere cariche pubbliche per il Regno d’Italia.

Passiamo al tema determinante dei poteri dello Stato. Articolo 2: “Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica”. La legge salica risaliva ai tempi di Carlo Magno e riservava ai figli maschi il potere. Nello Statuto il criterio dunque rimaneva dinastico, ereditario, maschile. Questo è un punto fermo di conservazione.

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1. Lo Statuto di Carlo Alberto e la sua vicenda storica

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